Aggiornamento – DL 50/2017 – Detrazione IVA sugli acquisti

 Con la circolare del 17/01/2018 l’Agenzia delle entrate ha fornito dei chiarimenti al problema di come gestire le fatture 2017 registrare nel 2018.

 

L’Agenzia, in conformità alla normativa comunitaria, dichiara che per poter dedurre l’Iva concernente una fattura d’acquisto occorrono il verificarsi di due presupposti: 

 

1. Il bene/servizio deve essere stato acquistato o, in alternativa, il relativo pagamento deve essere stato eseguito; 

2. Aver ricevuto la fattura del fornitore. 

 

Quindi, a fronte di un acquisti effettuato nel 2017, se la fattura viene ricevuta nel 2018, quando la liquidazione dell’Iva del mese di dicembre è stata già chiusa, l’Iva relativa alla fattura sarà detraibile nel mese di gennaio 2018. 

Più precisamente potrà essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno 2018 (ossia il 30.4.2019),

 

In sostanza, in via interpretativa e disconoscendo il contenuto letterale della nuova formulazione normativa (art. 19 e art. 25 del DPR n. 633/1972) che decorre dal 1° gennaio 2017, si ha un completo ritorno al passato, anche se con una riduzione del termine per la detraibilità che, fino a tutte le fatture 2016 era (e resta ancor oggi) fissata al secondo anno successivo alla esigibilità dell’imposta.